Art. 7 · Organismo designato

Art. 7

Organismo designato

In vigore dal 23 mag 2012
Organismo designato L'Agenzia è l'organismo designato per: (a) coordinare le attività di sorveglianza e ispezione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010; (b) ricevere, inviare e trasmettere le comunicazioni di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1236/2010; (c) effettuare le registrazioni di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010.
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