Art. 4
Registrazione delle catture
In vigore dal 23 mag 2012
Registrazione delle catture
1. Oltre alle informazioni specificate all' del regolamento (CE) n. 1224/2009, il giornale di pesca di cui all' del regolamento (UE) n. 1236/2010 contiene le informazioni indicate nell'allegato I, parte A, del presente regolamento.
2. Il registro di produzione di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è definito nell'allegato I, parte B.
3. Il piano di stivaggio di cui all', paragrafi 2 e 3, è definito nell'allegato I, parte C.
4. Il codice da utilizzare per ciascuna specie è quello stabilito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), quale riportato nell'allegato II.
Storico versioni
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