Art. 4 · Registrazione delle catture

Art. 4

Registrazione delle catture

In vigore dal 23 mag 2012
Registrazione delle catture 1.   Oltre alle informazioni specificate all' del regolamento (CE) n. 1224/2009, il giornale di pesca di cui all' del regolamento (UE) n. 1236/2010 contiene le informazioni indicate nell'allegato I, parte A, del presente regolamento. 2.   Il registro di produzione di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1236/2010 è definito nell'allegato I, parte B. 3.   Il piano di stivaggio di cui all', paragrafi 2 e 3, è definito nell'allegato I, parte C. 4.   Il codice da utilizzare per ciascuna specie è quello stabilito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), quale riportato nell'allegato II.
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