Art. 2
Punti di contatto
In vigore dal 23 mag 2012
Punti di contatto
1. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della NEAFC e all'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (l'Agenzia), su supporto informatico, le informazioni riguardanti i punti di contatto previste all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010.
2. Gli Stati membri pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 nella zona protetta del loro sito web creata a norma degli articoli 114 e 116 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
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