Art. 17 · Disposizioni comuni sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati

Art. 17

Disposizioni comuni sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati

In vigore dal 23 mag 2012
Disposizioni comuni sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati 1.   La presente sezione stabilisce le regole in materia di riservatezza per l'applicazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1236/2010. Essa si applica a tutti i rapporti e messaggi elettronici contemplati dal presente regolamento, fatta eccezione per la dichiarazione globale delle catture di cui all' del presente regolamento. 2.   Se del caso, ciascuno Stato membro provvede, su richiesta del segretariato della NEAFC, alla rettifica o alla cancellazione dei rapporti e dei messaggi il cui trattamento non è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1236/2010 o del presente regolamento. 3.   I rapporti e i messaggi elettronici possono essere utilizzati solo ai fini previsti dal regime istituito dal regolamento (UE) n. 1236/2010.
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