Art. 9
Approvazione di un principio attivo
In vigore dal 22 mag 2012
Approvazione di un principio attivo
1. La Commissione, quando riceve il parere dell’Agenzia di cui all’, paragrafo 4:
a)
adotta un regolamento di esecuzione che stabilisce che un principio attivo sia approvato, e a quali condizioni, incluse le date di approvazione e di scadenza della stessa; o
b)
qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, o, se applicabili, le condizioni di cui all’, paragrafo 2, ovvero se le informazioni e i dati richiesti non sono stati forniti nel periodo previsto, adotta una decisione di esecuzione secondo cui un principio attivo non è approvato.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
2. I principi attivi approvati sono inseriti in un elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati. La Commissione tiene aggiornato l’elenco e lo rende accessibile al pubblico in formato elettronico.
Storico versioni
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