Art. 77
Ricorsi
In vigore dal 22 mag 2012
Ricorsi
1. È possibile proporre ricorsi contro le decisioni adottate dall’Agenzia ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafi 3, 4 e 5, dell’, paragrafo 3 e dell’, paragrafo 1, rivolgendosi alla commissione di ricorso istituita a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
L’, paragrafi 1 e 2, e gli del regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano ai procedimenti di ricorso presentati ai sensi del presente regolamento.
Coloro che propongono un ricorso possono essere tenuti a pagare delle tariffe conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Un ricorso presentato a norma del paragrafo 1 ha effetto sospensivo.
Storico versioni
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