Art. 76 · Segretariato dell’Agenzia

Art. 76

Segretariato dell’Agenzia

In vigore dal 22 mag 2012
Segretariato dell’Agenzia 1.   Il segretariato dell’Agenzia di cui all’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1907/2006 svolge i seguenti compiti: a) istituire e tenere aggiornato il registro per i biocidi; b) svolgere i compiti relativi all’accettazione delle domande oggetto del presente regolamento; c) stabilire l’equivalenza tecnica; d) fornire orientamenti di natura tecnico-scientifica e strumenti per l’attuazione del presente regolamento da parte della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri e fornire sostegno ai servizi nazionali di assistenza tecnica; e) fornire indicazioni e assistenza a coloro che chiedono l’approvazione di un principio attivo o la sua iscrizione nell’allegato I del presente regolamento o un’autorizzazione dell’Unione, in particolare alle PMI; f) preparare informazioni esplicative in merito al presente regolamento; g) istituire e tenere aggiornate una o più banche dati contenenti le informazioni sui principi attivi e sui biocidi; h) su richiesta della Commissione, fornire assistenza tecnica e scientifica per migliorare la cooperazione tra l’Unione, le autorità competenti, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi su questioni scientifiche e tecniche relative ai biocidi; i) notificare le decisioni adottate dall’Agenzia; j) definire la modulistica e i pacchetti software da utilizzare per la trasmissione di informazioni all’Agenzia; k) fornire supporto e assistenza agli Stati membri al fine di evitare la valutazione parallela delle domande riguardanti il medesimo biocida o biocidi simili di cui all’, paragrafo 4. 2.   Il segretariato mette gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet le informazioni di cui all’, tranne quando una richiesta presentata a norma dell’, paragrafo 4, sia considerata giustificata. L’Agenzia mette a disposizione su richiesta altre informazioni conformemente all’.
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