Art. 75
Comitato sui biocidi
In vigore dal 22 mag 2012
Comitato sui biocidi
1. È istituito, in seno all’Agenzia, un comitato sui biocidi.
Il comitato sui biocidi è responsabile della preparazione del parere dell’Agenzia in merito alle questioni seguenti:
a)
domande di approvazione e rinnovo dell’approvazione dei principi attivi;
b)
riesame dell’approvazione dei principi attivi;
c)
domande di iscrizione nell’allegato I e di rinnovo dell’iscrizione di principi attivi che soddisfino le condizioni di cui all’ e riesame dell’iscrizione di tali principi attivi nell’allegato I;
d)
individuazione di principi attivi candidati alla sostituzione;
e)
domande di autorizzazione dell’Unione dei biocidi e di rinnovo, revoca e modifica di autorizzazioni dell’Unione, fatta eccezione per le domande riguardanti modifiche amministrative;
f)
questioni scientifiche e tecniche relative al riconoscimento reciproco conformemente all’;
g)
su richiesta della Commissione o delle autorità competenti degli Stati membri, qualsiasi altra questione sorta in seguito all’applicazione del presente regolamento, relativa a orientamenti tecnici o ai rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente.
2. Ciascuno Stato membro ha il diritto di nominare un membro del comitato sui biocidi. Gli Stati membri possono anche nominare un membro supplente.
Al fine di facilitare i propri lavori il comitato può, con decisione adottata dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia d’intesa con la Commissione, essere suddiviso in più comitati paralleli. Ciascun comitato parallelo è responsabile dei compiti che il comitato sui biocidi gli assegna. Ogni Stato membro ha il diritto di nominare un membro per ciascun comitato parallelo. La stessa persona può essere nominata in più di un comitato parallelo.
3. I membri del comitato sono nominati in base alle loro esperienze rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1 e possono lavorare nell’ambito di un’autorità competente. Essi si avvalgono delle risorse scientifiche e tecniche di cui dispongono gli Stati membri. A tale scopo, gli Stati membri forniscono risorse scientifiche e tecniche adeguate ai membri del comitato dagli stessi designati.
4. L’, paragrafi 4, 5, 8 e 9, e gli del regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano, mutatis mutandis, al comitato sui biocidi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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