Art. 67
Accesso del pubblico per via elettronica
In vigore dal 22 mag 2012
Accesso del pubblico per via elettronica
1. A decorrere dalla data di approvazione di un principio attivo, le seguenti informazioni aggiornate relative ai principi attivi detenute dall’Agenzia o dalla Commissione sono gratuitamente rese pubbliche e facilmente disponibili:
a)
se disponibile, la denominazione ISO e il nome nella nomenclatura dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC);
b)
se del caso, il nome come riportato nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale;
c)
la classificazione e l’etichettatura; in questo contesto è anche indicato se il principio attivo soddisfa uno o più dei criteri di cui all’, paragrafo 1;
d)
i risultati fisico-chimici e i dati sulle sue vie di sintesi e il destino e il comportamento nell’ambiente;
e)
i risultati di tutti gli studi tossicologici ed ecotossicologici;
f)
il livello ammissibile di esposizione o la concentrazione prevista priva di effetti stabilita conformemente all’allegato VI;
g)
le modalità d’uso in sicurezza fornite conformemente all’allegato II e all’allegato III;
h)
i metodi di analisi di cui all’allegato II, titolo 1, sezioni 5.2 e 5.3, e titolo 2, sezione 4.2.
2. A decorrere dalla data di autorizzazione di un biocida, l’Agenzia rende pubbliche gratuitamente e facilmente disponibili le seguenti informazioni aggiornate:
a)
le condizioni per l’autorizzazione;
b)
il sommario delle caratteristiche del biocida; e
c)
i metodi di analisi di cui all’allegato III, titolo 1, sezioni 5.2 e 5.3, e titolo 2, sezione 5.2.
3. A decorrere dalla data di approvazione di un principio attivo, l’Agenzia, salvo il caso in cui colui che fornisce i dati non adduca una motivazione a norma dell’, paragrafo 4, ritenuta valida dall’autorità competente o dall’Agenzia e che indichi i motivi per cui la divulgazione è potenzialmente lesiva dei suoi interessi commerciali o di altre parti interessate, rende pubbliche, gratuitamente, le seguenti informazioni aggiornate sui principi attivi:
a)
il grado di purezza della sostanza e l’identità delle impurità e/o degli additivi di principi attivi noti come pericolosi, se queste informazioni sono essenziali per la classificazione e l’etichettatura;
b)
i sommari o i sommari esaurienti degli studi presentati a sostegno dell’approvazione del principio attivo;
c)
le informazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo contenute nella scheda di dati di sicurezza;
d)
il nome o i nomi commerciali della sostanza;
e)
la relazione di valutazione.
4. A decorrere dalla data di approvazione di un biocida, l’Agenzia, salvo il caso in cui colui che fornisce i dati non adduca una motivazione a norma dell’, paragrafo 4, ritenuta valida dall’autorità competente o dall’Agenzia e che indichi i motivi per cui la divulgazione è potenzialmente lesiva dei suoi interessi commerciali o di altre parti interessate, rende pubbliche gratuitamente le seguenti informazioni aggiornate:
a)
i sommari o i sommari esaurienti degli studi presentati a sostegno dell’autorizzazione del biocida; e
b)
la relazione di valutazione.
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