Art. 67 · Accesso del pubblico per via elettronica

Art. 67

Accesso del pubblico per via elettronica

In vigore dal 22 mag 2012
Accesso del pubblico per via elettronica 1.   A decorrere dalla data di approvazione di un principio attivo, le seguenti informazioni aggiornate relative ai principi attivi detenute dall’Agenzia o dalla Commissione sono gratuitamente rese pubbliche e facilmente disponibili: a) se disponibile, la denominazione ISO e il nome nella nomenclatura dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC); b) se del caso, il nome come riportato nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale; c) la classificazione e l’etichettatura; in questo contesto è anche indicato se il principio attivo soddisfa uno o più dei criteri di cui all’, paragrafo 1; d) i risultati fisico-chimici e i dati sulle sue vie di sintesi e il destino e il comportamento nell’ambiente; e) i risultati di tutti gli studi tossicologici ed ecotossicologici; f) il livello ammissibile di esposizione o la concentrazione prevista priva di effetti stabilita conformemente all’allegato VI; g) le modalità d’uso in sicurezza fornite conformemente all’allegato II e all’allegato III; h) i metodi di analisi di cui all’allegato II, titolo 1, sezioni 5.2 e 5.3, e titolo 2, sezione 4.2. 2.   A decorrere dalla data di autorizzazione di un biocida, l’Agenzia rende pubbliche gratuitamente e facilmente disponibili le seguenti informazioni aggiornate: a) le condizioni per l’autorizzazione; b) il sommario delle caratteristiche del biocida; e c) i metodi di analisi di cui all’allegato III, titolo 1, sezioni 5.2 e 5.3, e titolo 2, sezione 5.2. 3.   A decorrere dalla data di approvazione di un principio attivo, l’Agenzia, salvo il caso in cui colui che fornisce i dati non adduca una motivazione a norma dell’, paragrafo 4, ritenuta valida dall’autorità competente o dall’Agenzia e che indichi i motivi per cui la divulgazione è potenzialmente lesiva dei suoi interessi commerciali o di altre parti interessate, rende pubbliche, gratuitamente, le seguenti informazioni aggiornate sui principi attivi: a) il grado di purezza della sostanza e l’identità delle impurità e/o degli additivi di principi attivi noti come pericolosi, se queste informazioni sono essenziali per la classificazione e l’etichettatura; b) i sommari o i sommari esaurienti degli studi presentati a sostegno dell’approvazione del principio attivo; c) le informazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo contenute nella scheda di dati di sicurezza; d) il nome o i nomi commerciali della sostanza; e) la relazione di valutazione. 4.   A decorrere dalla data di approvazione di un biocida, l’Agenzia, salvo il caso in cui colui che fornisce i dati non adduca una motivazione a norma dell’, paragrafo 4, ritenuta valida dall’autorità competente o dall’Agenzia e che indichi i motivi per cui la divulgazione è potenzialmente lesiva dei suoi interessi commerciali o di altre parti interessate, rende pubbliche gratuitamente le seguenti informazioni aggiornate: a) i sommari o i sommari esaurienti degli studi presentati a sostegno dell’autorizzazione del biocida; e b) la relazione di valutazione.
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