Art. 60 · Periodi di protezione dei dati

Art. 60

Periodi di protezione dei dati

In vigore dal 22 mag 2012
Periodi di protezione dei dati 1.   I dati trasmessi ai fini della direttiva 98/8/CE o del presente regolamento godono della protezione dei dati, alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il periodo di protezione dei dati ha inizio al momento della loro prima trasmissione. I dati protetti a norma del presente articolo, per i quali il periodo di protezione a norma del presente articolo è scaduto, non godono di ulteriore protezione 2.   Il periodo di protezione dei dati trasmessi in vista dell’approvazione di un principio attivo esistente termina dieci anni dopo il primo giorno del mese successivo alla data di adozione di una decisione ai sensi dell’ sull’approvazione di tale principio attivo per il tipo di prodotto interessato. Il periodo di protezione dei dati trasmessi in vista dell’approvazione di un principio attivo nuovo termina quindici anni dopo il primo giorno del mese successivo alla data di adozione di una decisione ai sensi dell’ sull’approvazione di tale principio attivo per il tipo di prodotto interessato. Il periodo di protezione dei dati nuovi trasmessi in vista del rinnovo o del riesame dell’approvazione di un principio attivo termina cinque anni dopo il primo giorno del mese successivo alla data di adozione di una decisione ai sensi dell’, paragrafo 4 relativa al rinnovo o al riesame. 3.   Il periodo di protezione dei dati trasmessi in vista dell’autorizzazione di un biocida contenente solo principi attivi esistenti termina dieci anni dopo il primo giorno del mese successivo alla prima decisione relativa all’autorizzazione del prodotto adottata ai sensi dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 6, o dell’, paragrafo 4. Il periodo di protezione dei dati trasmessi in vista dell’autorizzazione di un biocida contenente un principio attivo nuovo termina quindici anni dopo il primo giorno del mese successivo alla prima decisione relativa all’autorizzazione del prodotto adottata ai sensi dell’, paragrafo 4, dell’, paragrafo 6, o dell’, paragrafo 4. Il periodo di protezione dei nuovi dati trasmessi in vista del rinnovo o della modifica dell’autorizzazione di un biocida termina cinque anni dopo il primo giorno del mese successivo alla data della decisione relativa al rinnovo o alla modifica dell’autorizzazione.
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