Art. 57 · Esenzione dalla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006

Art. 57

Esenzione dalla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006

In vigore dal 22 mag 2012
Esenzione dalla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 In aggiunta ai principi attivi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, i principi attivi fabbricati o importati per l’uso in biocidi autorizzati per l’immissione sul mercato a norma degli o 56 sono considerati registrati e la registrazione è considerata completata ai fini della fabbricazione o importazione per l’uso nei biocidi e perciò conforme ai requisiti del titolo II, capi 1 e 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
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