Art. 47 · Obbligo di notifica di effetti inattesi o nocivi

Art. 47

Obbligo di notifica di effetti inattesi o nocivi

In vigore dal 22 mag 2012
Obbligo di notifica di effetti inattesi o nocivi 1.   Se viene a conoscenza di informazioni relative al biocida autorizzato, o al principio attivo o ai principi attivi che questo contiene, che possono avere ripercussioni sull’autorizzazione, il titolare di un’autorizzazione le comunica senza indugio all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione nazionale e all’Agenzia oppure, in caso di autorizzazione dell’Unione, alla Commissione e all’Agenzia. In particolare sono comunicati: a) i nuovi dati o informazioni sugli effetti nocivi del principio attivo o del biocida sull’uomo, in particolare sui gruppi vulnerabili, sugli animali o sull’ambiente; b) eventuali dati indicanti il potenziale di sviluppo di resistenza del principio attivo; c) i nuovi dati o informazioni indicanti che il biocida non è sufficientemente efficace. 2.   L’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione nazionale, o l’Agenzia, in caso di autorizzazione dell’Unione, esaminano l’eventuale necessità di modificare o revocare l’autorizzazione a norma dell’. 3.   L’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione nazionale, o l’Agenzia in caso di autorizzazione dell’Unione, notifica senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri e, se del caso, alla Commissione, eventuali dati o informazioni di questo tipo che essa riceve. Le autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato un’autorizzazione nazionale per lo stesso biocida in forza della procedura di riconoscimento reciproco esaminano l’eventuale necessità di modificare o revocare l’autorizzazione a norma dell’.
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