Art. 45
Presentazione e accettazione delle domande
In vigore dal 22 mag 2012
Presentazione e accettazione delle domande
1. Una domanda presentata da o per conto di un titolare di un’autorizzazione che intende chiedere il rinnovo di un’autorizzazione dell’Unione è presentata all’Agenzia almeno 550 giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione.
La domanda è accompagnata dalle tariffe da pagare a norma dell’, paragrafo 1.
2. Contestualmente alla domanda di rinnovo il richiedente presenta:
a)
fatto salvo l’, paragrafo 1, tutti i dati pertinenti richiesti a norma dell’, prodotti successivamente all’autorizzazione iniziale o, secondo i casi, al precedente rinnovo; e
b)
la sua valutazione intesa a determinare se le conclusioni della valutazione iniziale o precedente del biocida restino valide e qualsiasi informazione complementare.
3. Il richiedente comunica anche il nome dell’autorità competente dello Stato membro che propone per la valutazione della domanda di rinnovo e conferma per iscritto che tale autorità competente accetta di effettuare la valutazione. Detta autorità competente è l’autorità di valutazione competente.
L’Agenzia informa il richiedente delle tariffe da pagare a norma dell’, paragrafo 1, e, qualora il richiedente non paghi le tariffe entro trenta giorni, essa respinge la domanda e ne informa il richiedente e l’autorità di valutazione competente.
Quando riceve il pagamento delle tariffe di cui all’, paragrafo 1, l’Agenzia accetta la domanda e ne informa il richiedente e l’autorità di valutazione competente, indicando la data dell’accettazione.
4. In applicazione dell’ è possibile proporre ricorso contro le decisioni adottate dall’Agenzia a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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