Art. 27 · Messa a disposizione sul mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura di autorizzazione semplificata

Art. 27

Messa a disposizione sul mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura di autorizzazione semplificata

In vigore dal 22 mag 2012
Messa a disposizione sul mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura di autorizzazione semplificata 1.   Un biocida autorizzato conformemente all’ può essere messo a disposizione sul mercato in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il riconoscimento reciproco. Tuttavia, il titolare dell’autorizzazione informa ciascuno Stato membro almeno trenta giorni prima di immettere sul mercato il biocida nel suo territorio e usa la lingua ufficiale o le lingue ufficiali di tale Stato membro per l’etichettatura del prodotto, salvo diversa disposizione dello Stato membro interessato. 2.   Se uno Stato membro diverso da quello dell’autorità di valutazione competente ritiene che un biocida autorizzato conformemente all’ non sia stato notificato o etichettato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, ovvero non soddisfi le condizioni di cui all’, può deferire la questione al gruppo di coordinamento istituito in applicazione dell’, paragrafo 1. Si applicano, mutatis mutandis, l’, paragrafo 3, e l’. Se uno Stato membro ha validi motivi di ritenere che un biocida autorizzato conformemente all’ non soddisfi i criteri di cui all’, e una decisione a norma degli non è ancora stata presa, detto Stato membro può limitare o proibire provvisoriamente la messa a disposzione sul mercato o l’uso di tale prodotto nel proprio territorio.
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