Art. 18 · Misure per l’utilizzo sostenibile dei biocidi

Art. 18

Misure per l’utilizzo sostenibile dei biocidi

In vigore dal 22 mag 2012
Misure per l’utilizzo sostenibile dei biocidi Entro il 18 luglio 2015 la Commissione, sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra come il presente regolamento contribuisca all’utilizzo sostenibile dei biocidi e l’eventuale necessità di introdurre misure aggiuntive, in particolare per gli utilizzatori professionali, al fine di ridurre i rischi posti dai biocidi alla salute umana, alla salute animale e all’ambiente. Tale relazione esamina fra l’altro: a) la promozione delle migliori prassi come mezzo per ridurre al minimo l’uso dei biocidi; b) gli approcci più efficaci per monitorare l’uso dei biocidi; c) lo sviluppo e l’applicazione di principi di gestione integrata dei parassiti in relazione all’uso di biocidi; d) i rischi posti dall’uso dei biocidi in ambienti specifici come scuole, luoghi di lavoro, asili, luoghi pubblici, case di riposo o in prossimità di acque superficiali o sotterranee e l’eventuale necessità di misure aggiuntive per ovviare a tali rischi; e) il contributo che una migliore efficienza delle apparecchiature utilizzate per l’applicazione dei biocidi potrebbe dare all’uso sostenibile. Sulla base di tale relazione la Commissione, se del caso, presenta una proposta da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria.
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