Art. 16 · Misure di esecuzione

Art. 16

Misure di esecuzione

In vigore dal 22 mag 2012
Misure di esecuzione La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure dettagliate per l’esecuzione degli articoli da 12 a 15, specificando ulteriormente le procedure di rinnovo e riesame dell’approvazione di un principio attivo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3.
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