Art. 1
Scopo e oggetto
In vigore dal 22 mag 2012
Scopo e oggetto
1. Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente. La tutela dei gruppi vulnerabili è oggetto di particolare attenzione.
2. Il presente regolamento disciplina:
a)
la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;
b)
l’autorizzazione dei biocidi;
c)
il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno dell’Unione;
d)
la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri o dell’Unione;
e)
l’immissione sul mercato di articoli trattati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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