Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 mag 2012
Il regolamento (CE) n. 617/2009 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È aperto un contingente tariffario annuo dell’Unione recante il numero d’ordine 09.4449 per l’importazione di 21 500 tonnellate, espresse in peso del prodotto, di carni bovine di alta qualità fresche, refrigerate o congelate, di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 e 0206 29 91 .»; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   A decorrere dal 1o agosto 2012, il contingente tariffario annuo dell’Unione di cui al paragrafo 1 è aumentato di 48 200 tonnellate, espresse in peso del prodotto.»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Il contingente tariffario di importazioni di cui all’ è gestito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2. 2.   La Commissione può sospendere, totalmente o parzialmente, l’applicazione del contingente tariffario di importazioni di cui all’ mediante atti di esecuzione, qualora gli Stati Uniti o il Canada non adottino le misure previste, rispettivamente, dal protocollo d’intesa tra gli Stati Uniti e la Commissione europea (*1) o dal protocollo d’intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea (*2). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 2. (*1)  Protocollo d’intesa tra gli Stati Uniti d’America e la Commissione europea, concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti della Comunità europea, approvato dal Consiglio con lettera del 12 maggio 2009 e firmato a Ginevra il 13 maggio 2009." (*2)  Protocollo d’intesa tra il governo del Canada e la Commissione europea concernente l’importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dal Canada a determinati prodotti dell’Unione europea, firmato a Ginevra il 17 marzo 2011.»;" 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (*3). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).» "
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