Art. 2
In vigore dal 22 mag 2012
1. Il campionamento dei branchi di origine delle uova di cui all' è eseguito a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1688/2005.
2. I campioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposti ad analisi microbiologiche per le salmonelle conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1688/2005.
Storico versioni
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