Art. 1 · Strumento di condivisione dei rischi

Art. 1

Strumento di condivisione dei rischi

In vigore dal 22 mag 2012
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato: 1) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il bilancio dell'Unione europea destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*1), a eccezione dello strumento di cui all'articolo 36 bis del presente regolamento e dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento. Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. (*1)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.»;" 2) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 36 bis Strumento di condivisione dei rischi 1.   Ai fini del presente articolo, per strumento di condivisione dei rischi si intende uno strumento finanziario che garantisca la copertura totale o parziale di un rischio definito, se del caso, in cambio di una remunerazione pattuita. 2.   Uno Stato membro che rispetta una delle condizioni enunciate all'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c), può destinare una parte delle risorse complessive distribuite conformemente agli articoli 19 e 20 a uno strumento di condivisione dei rischi, che la Commissione stabilisce attraverso un accordo di cooperazione con la BEI oppure con organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico che offrono garanzie sufficienti conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, secondo termini e condizioni analoghi a quelli applicati alla e dalla BEI (“organismo esecutivo incaricato”), al fine di coprire gli accantonamenti e l'allocazione del capitale di garanzie e prestiti, nonché di altri strumenti finanziari concessi nel quadro dello strumento di condivisione dei rischi. 3.   L'accordo di cooperazione, di cui al paragrafo 2, contiene norme riguardanti in particolare: l'importo totale del contributo dell'Unione e le previste modalità in base alle quali sarà reso disponibile; le condizioni del conto fiduciario da stabilirsi a cura dell'organismo esecutivo incaricato; i criteri di ammissibilità per l'utilizzo del contributo dell'Unione; i particolari della precisa condivisione dei rischi (compreso il tasso di indebitamento) da coprire e le garanzie che l'organismo esecutivo incaricato dovrà fornire; il prezzo dello strumento di condivisione dei rischi basato sul margine di rischio e su tutti i costi amministrativi dello strumento da coprire; la procedura di domanda e di approvazione delle proposte di progetto prevista dallo strumento di condivisione dei rischi; il periodo di disponibilità dello strumento di condivisione dei rischi; i requisiti di rendicontazione. L'esatta condivisione dei rischi (incluso il tasso di indebitamento) che sarà assunta, a norma dell'accordo di cooperazione, dall'organismo esecutivo incaricato, è in media pari ad almeno 1,5 volte l'importo del contributo dell'Unione allo strumento di condivisione dei rischi. I pagamenti a favore dello strumento di condivisione dei rischi saranno effettuati in rate, conformemente al programma di mobilitazione dello strumento di condivisione dei rischi nella concessione di prestiti e di garanzie per finanziare operazioni particolari. 4.   In deroga all'articolo 54, paragrafo 5, lo strumento di condivisione dei rischi è utilizzato per finanziare operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione, in rapporto a costi di investimento non finanziabili, quali spese ammissibili ai sensi dell'articolo 55 o a norma delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Può essere altresì utilizzato per finanziare operazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del quadro di riferimento strategico nazionale dello Stato membro richiedente e degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione di cui alla decisione 2006/702/CE del Consiglio (*2), e che apportano il massimo valore aggiunto alla strategia dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 5.   Lo strumento di condivisione dei rischi è eseguito dalla Commissione nell'ambito della gestione centralizzata indiretta ai sensi degli articoli 54 e 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. 6.   Lo Stato membro che intende beneficiare di uno strumento di condivisione dei rischi presenta una richiesta scritta alla Commissione entro il 31 agosto 2013. Nella richiesta, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni necessarie a stabilire: a) se soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c), indicando un riferimento a una decisione del Consiglio o ad altro atto giuridico che ne dimostri l'ammissibilità; b) l'elenco dei programmi (compresi i progetti proposti e il relativo fabbisogno di finanziamenti) cofinanziati dal FESR o dal Fondo di coesione e la quota delle dotazioni 2012 e 2013 a tali programmi che intende stornare al fine di riassegnarla allo strumento di condivisione dei rischi; c) l'elenco dei progetti proposti ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, e la quota delle dotazioni 2012 e 2013 che intende stornare al fine di riassegnarla allo strumento di condivisione dei rischi; d) l'importo disponibile a suo esclusivo beneficio nell'ambito della dotazione finanziaria della politica di coesione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, e un'indicazione dell'importo che potrebbe essere stanziato per gli obiettivi dello strumento di condivisione dei rischi esclusivamente a titolo degli impegni di bilancio dell'Unione da effettuare negli esercizi 2012 e 2013, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1. 7.   Dopo aver verificato che la richiesta dello Stato membro è corretta e giustificata, la Commissione adotta una decisione, entro quattro mesi dalla richiesta dello Stato membro e mediante un atto di esecuzione, che specifichi il sistema stabilito per garantire che l'importo disponibile sia utilizzato esclusivamente a vantaggio dello Stato membro che ha fornito tale importo nel quadro della sua dotazione finanziaria della politica di coesione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e che precisi i termini e le condizioni della partecipazione dello Stato membro richiedente allo strumento di condivisione dei rischi. I termini e le condizioni coprono in particolare: a) la tracciabilità e la contabilità, le informazioni sull'utilizzazione dei fondi, le condizioni di pagamento e i sistemi di monitoraggio e di controllo; b) la struttura dei costi e delle altre spese amministrative e di gestione; c) l'elenco indicativo dei progetti ammissibili al finanziamento; e d) l'importo massimo del contributo dell'Unione che può essere assegnato allo strumento di condivisione dei rischi dalle dotazioni disponibili dello Stato membro, nonché dalle quote per l'attuazione pratica. La decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel decidere in merito alla richiesta dello Stato membro, la Commissione garantisce che siano accolti come ammissibili al finanziamento, con un vigente strumento di condivisione dei rischi, solo i progetti per i quali sia stata adottata una decisione di finanziamento positiva dalla BEI o da organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico. 8.   La decisione della Commissione di cui al paragrafo 7 è preceduta dalla revisione dei programmi operativi nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2. 9.   Gli importi assegnati allo strumento di condivisione dei rischi sono rigorosamente soggetti a un tetto massimo di spesa e non superano il 10 % della dotazione indicativa totale in riferimento al FESR e al Fondo di coesione dello Stato membro richiedente per gli anni 2007-2013, approvata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b). Le dotazioni finanziarie disponibili per i progetti di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo, sono limitate agli importi residui previo finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo. Con l'eccezione del contributo totale dell'Unione allo strumento di condivisione dei rischi, sancito dalla decisione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, la partecipazione dell'Unione a uno strumento di condivisione dei rischi non comporta ulteriori impegni fuori bilancio né per il bilancio generale dell'Unione europea né per quello dello Stato membro interessato. 10.   Qualunque importo restituito o importo residuo dopo la conclusione di un'operazione coperta dallo strumento di condivisione dei rischi può essere riutilizzato, su richiesta dello Stato membro interessato, nel quadro dello strumento di condivisione dei rischi, a condizione che lo Stato membro soddisfi ancora una delle condizioni stabilite all'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Se lo Stato membro non rispetta più una di tali condizioni, l'importo restituito o l'importo residuo è considerato come un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Su richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari creati da questa entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro a titolo della politica di coesione. (*2)   GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.» "
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