Art. 1
In vigore dal 14 mag 2012
Le misure di cui agli , all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafo 2, agli articoli 11, 12, 13 e all'articolo 15, paragrafi da 2 a 8, del regolamento (CE) n. 194/2008 sono sospese fino al 30 aprile 2013.
L’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 194/2008 è sospeso fino al 30 aprile 2013 nella misura in cui si riferisce all’articolo 7, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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