Art. 8
In vigore dal 3 mag 2012
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell’allegato I sono tenuti a:
a)
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’, all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, identificata nei siti web elencati nell’allegato II, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso tale autorità competente; e
b)
a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni.
2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente agli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Storico versioni
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