Art. 4

Art. 4

In vigore dal 3 mag 2012
1.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri identificate nei siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono: a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all’allegato I e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici; b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute in relazione alla prestazione di servizi legali; c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione ordinaria o alla custodia di fondi o risorse economiche congelati; o d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che in questo caso lo Stato membro abbia comunicato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.
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