Art. 9 · Modalità della richiesta e della risposta

Art. 9

Modalità della richiesta e della risposta

In vigore dal 2 mag 2012
Modalità della richiesta e della risposta 1.   Le richieste di informazioni e di indagini amministrative ai sensi dell’ e le risposte a tali richieste sono scambiate mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. Se il sistema informatizzato è indisponibile, al posto del documento di assistenza amministrativa reciproca viene utilizzato un documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire: a) la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca; b) le norme e le procedure relative agli scambi di documenti di assistenza amministrativa reciproca; c) il modello e il contenuto del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva; d) le norme e le procedure riguardanti l’uso del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva. La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per determinare la struttura e il contenuto del ritorno d’informazione di cui all’, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   Ciascuno Stato membro stabilisce in quali situazioni il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile. 4.   Qualora per ragioni pratiche non sia possibile utilizzare il documento di assistenza amministrativa reciproca, lo scambio di messaggi può, in via eccezionale, essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.
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