Art. 30 · Valore probatorio delle informazioni

Art. 30

Valore probatorio delle informazioni

In vigore dal 2 mag 2012
Valore probatorio delle informazioni Le relazioni, gli attestati e qualsiasi altro documento, come pure le copie conformi o gli estratti degli stessi, comunicati dall’autorità competente di uno Stato membro all’autorità competente di un altro Stato membro ai sensi del presente regolamento possono essere addotti come elementi di prova dalle istanze competenti dell'altro Stato membro allo stesso titolo di documenti equivalenti trasmessi da un’altra autorità all'altro Stato membro.
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