Art. 15
Scambio obbligatorio di informazioni
In vigore dal 2 mag 2012
Scambio obbligatorio di informazioni
1. L’autorità competente di ogni Stato membro trasmette alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri interessati le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione delle legislazione in materia di accise, senza previa richiesta e mediante uno scambio automatico regolare o connesso a un evento, nei casi seguenti:
a)
se in un altro Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un’irregolarità o una violazione della legislazione in materia di accise;
b)
se nel territorio di uno Stato membro si è verificata o si sospetta che si sia verificata un’irregolarità o una violazione della legislazione in materia di accise che possa avere ripercussioni in un altro Stato membro;
c)
se esiste un rischio di frode o perdita di accise in un altro Stato membro;
d)
in caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile dei prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;
e)
se durante un movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione si è verificato un evento eccezionale che non è previsto nella direttiva 2008/118/CE e che può incidere sul calcolo delle accise a carico di un operatore economico.
2. Un’autorità che ha trasmesso informazioni a un’altra autorità ai sensi del paragrafo 1 può chiedere a quest’ultima di presentare un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up da essa intraprese sulla base delle informazioni fornite. Laddove tale richiesta sia formulata, l’altra autorità, fatte salve le norme in materia di segretezza e protezione dei dati applicabili nel suo Stato membro, invia tale ritorno di informazione quanto prima possibile a meno che ciò comporti un onere amministrativo sproporzionato.
3. Se riguardano un movimento di prodotti soggetti ad accisa all’interno dell’Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse mediante un documento di assistenza amministrativa reciproca, fatto salvo il paragrafo 4.
Tuttavia, se per ragioni pratiche non è possibile utilizzare tale documento, lo scambio di informazioni può, in via eccezionale, essere effettuato, in tutto o in parte, con altri mezzi. In tali casi, il messaggio è accompagnato da una spiegazione dei motivi per cui l’utilizzo del documento di assistenza amministrativa reciproca si è rivelato impossibile.
4. Se il sistema informatizzato è indisponibile, al posto del documento di cui al paragrafo 3 viene utilizzato il documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire:
a)
le esatte categorie di informazioni che sono oggetto di scambio a norma del paragrafo 1, che per le persone fisiche comprendono dati quali nome, cognome, via, numero civico, codice postale, città, Stato membro, codice fiscale o altro numero identificativo, codice o descrizione del prodotto e altri dati personali correlati, ove disponibili;
b)
la frequenza dello scambio regolare e i termini per lo scambio connesso ad un evento a norma del paragrafo 1 per ciascuna categoria di informazioni;
c)
la struttura e il contenuto dei documenti di assistenza amministrativa reciproca;
d)
il modello e il contenuto del documento di assistenza amministrativa reciproca di riserva;
e)
le norme e le procedure relative agli scambi dei documenti di cui alle lettere c) e d).
La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione al fine di stabilire in quali situazioni il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile dalle autorità competenti ai fini dell’applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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