Art. 1
In vigore dal 2 mag 2012
Il regolamento (CE) n. 885/2006 è così modificato:
1)
all’articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo e/o elettronico.
I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico soltanto se la normativa nazionale dello Stato membro in questione ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.
Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato è conforme al punto 3.B) dell’allegato I.»;
2)
all’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:
«La Commissione detrae tale importo dal primo pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l’adozione della decisione di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, o lo aggiunge allo stesso.»;
3)
l’articolo 11 è così modificato:
a)
al paragrafo 3, è aggiunto il quarto comma seguente:
«La Commissione può mettere fine alla procedura in qualsiasi momento, senza conseguenze finanziarie per lo Stato membro interessato, se, a suo giudizio, i possibili effetti finanziari dell’inosservanza emersi dall’indagine di cui al paragrafo 1 non superano i 50 000 EUR e il 10 % della spesa interessata oppure gli importi da recuperare.»;
b)
al paragrafo 4, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell’Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l’adozione della decisione di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
La Commissione può tuttavia adottare, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, una decisione che:
a)
fissa una data diversa per le detrazioni oppure ne autorizza il rimborso in una o più rate se ciò è giustificato dall’entità delle detrazioni secondo quanto previsto da un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005; o
b)
per gli Stati membri che beneficiano di sostegno finanziario a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 (*1) del Consiglio, del regolamento (UE) n. 407/2010 (*2) del Consiglio, dell’accordo quadro sul fondo europeo per la stabilità finanziaria, firmato il 7 giugno 2010, oppure del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, rinvia alla fine di un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della sua adozione l’esecuzione di tutte le detrazioni dovute in tale periodo e contestualmente ne autorizza l’esecuzione alla data di rinvio in un massimo di tre rate annuali di pari importo.
Il periodo di cui al terzo comma, lettera b), non può essere prorogato e con riguardo al medesimo Stato membro non può essere adottata un’altra decisione che autorizzi un rinvio. Lo Stato membro che beneficia di una decisione di rinvio provvede a che le carenze all’origine delle detrazioni che persistono al momento dell’adozione della decisione di rinvio siano rettificate mediante un piano d’azione, stabilito in consultazione con la Commissione, che preveda chiari indicatori di avanzamento. Se lo Stato membro non attua gli interventi necessari per rettificare le carenze previsti nel piano d’azione, se dagli indicatori di avanzamento risulta che i progressi effettuati grazie agli interventi correttivi non sono sufficienti o se il risultato degli interventi è insoddisfacente, la Commissione revoca, nel rispetto del principio di proporzionalità, la decisione che rinvia la data di esecuzione delle detrazioni.
(*1)
GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1."
(*2)
GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.»
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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