Art. 1 · Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

In vigore dal 25 apr 2012
Ambito di applicazione e definizioni 1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato. 2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti aiuti: a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (11); b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; c) aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti: i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; d) aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; e) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; f) aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero ai sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio (12); g) aiuti concessi a imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; h) aiuti concessi a imprese in difficoltà. Se un’impresa opera nei settori di cui alle lettere a), b), c) o g) del primo comma o in settori non esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, quest’ultimo si applica solo agli aiuti concessi per quegli altri settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti “de minimis” a norma del presente regolamento, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi. 3.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) per “prodotti agricoli” si intendono i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca; b) per “trasformazione di un prodotto agricolo” si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; c) per “commercializzazione di un prodotto agricolo” si intende la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2012:360:oj#art-1