Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 apr 2012
L’allegato I del regolamento (CE) n. 690/2008 è così modificato: 1) alla lettera b), il punto 2 è così modificato: a) alla seconda colonna, primo trattino, le parole «Spagna (eccetto la comunità autonoma di Castilla y León)» sono sostituite da «Spagna (eccetto le comunità autonome di Castilla y León ed Extremadura)»; b) nella seconda colonna, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «— e, fino al 31 marzo 2014: Irlanda, Italia [Puglia, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani e Masi in provincia di Padova e l’area situata a sud dell’autostrada A4 in provincia di Verona)], Lituania, Slovenia (escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska), Slovacchia [esclusi i comuni di Blahová, Horné Mýto e Okoč (contea di Dunajská Streda), Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zatín (contea di Trebišov)]»; 2) alla lettera d), punto 3, seconda colonna, le parole «Portogallo (esclusa Madera)» sono sostituite da «Portogallo (esclusi Algarve e Madera)».
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