Art. 3
Omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia
In vigore dal 23 apr 2012
Omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia
1. Il costruttore o un suo rappresentante presenta all’autorità competente la domanda di omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda i sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia.
2. La domanda è redatta secondo il modello di scheda informativa riportato nell’allegato I, parte 1.
3. Se le prescrizioni pertinenti riportate nell’allegato II del presente regolamento sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE e attribuisce un numero di omologazione in conformità al sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
4. Ai fini del paragrafo 3, l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE redatto secondo il modello di cui all’allegato I, parte 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2012:351:oj#art-3