Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 apr 2012
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, esso si applica retroattivamente ai seguenti Stati membri: a) nel caso di Irlanda, Grecia e Portogallo, a decorrere dalla data in cui l’assistenza finanziaria è stata messa a disposizione di tali Stati membri ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 3; b) nel caso di Ungheria, Lettonia e Romania, a decorrere dal 1o gennaio 2010.
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