Art. 1 · Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi

Art. 1

Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi

In vigore dal 19 apr 2012
Il regolamento (CE) n. 1198/2006 è così modificato: 1) gli articoli 76 e 77 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 76 Norme per il calcolo dei pagamenti intermedi 1.   I pagamenti intermedi sono calcolati applicando — al contributo pubblico esposto nella dichiarazione di spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza — il tasso di co-finanziamento fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo. 2.   In deroga al paragrafo 1 e in risposta a una richiesta specifica e debitamente fondata dello Stato membro, un pagamento intermedio corrisponde all’importo dell’assistenza finanziaria dell’Unione pagato o da pagare ai beneficiari rispetto all’asse prioritario e all’obiettivo. Questo importo deve essere specificato dallo Stato membro nella dichiarazione di spesa. 3.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi sono aumentati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di co-finanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino ad un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile esposta in ciascuna dichiarazione di spesa certificata, presentata nel periodo in cui uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: a) l’assistenza finanziaria è messa a sua disposizione ai sensi del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (*1) oppure è messa a disposizione da altri Stati membri della zona euro prima dell’entrata in vigore del regolamento stesso; b) l’assistenza finanziaria a medio termine è messa a disposizione ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (*2); c) l’assistenza finanziaria è messa a disposizione ai sensi del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, firmato il 2 febbraio 2012. 4.   Ai fini del calcolo dei pagamenti intermedi dopo che lo Stato membro cessa di beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione di cui al paragrafo 3, la Commissione non prende in considerazione gli importi aumentati pagati ai sensi del paragrafo in questione. Tuttavia, tali importi sono presi in considerazione ai fini dell’articolo 79, paragrafo 1. 5.   I pagamenti intermedi aumentati derivanti dall’applicazione del paragrafo 3 sono messi a disposizione delle autorità di gestione il prima possibile e sono utilizzati unicamente per effettuare pagamenti connessi all’attuazione del programma operativo. 6.   Nel contesto della relazione annuale di cui all’articolo 67, paragrafo 1, gli Stati membri forniscono alla Commissione le opportune informazioni sull’utilizzo della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, indicando come gli importi aumentati dell’assistenza abbiano contribuito a promuovere competitività, crescita e occupazione nello Stato membro interessato. La Commissione tiene conto di tali informazioni nell’elaborazione della relazione annuale di cui all’articolo 68, paragrafo 1. Articolo 77 Norme per il calcolo dei pagamenti del saldo 1.   I pagamenti del saldo sono limitati all’importo minore tra i due seguenti: a) l’importo calcolato applicando al contributo pubblico esposto nella dichiarazione finale di spesa certificata dall’autorità di certificazione a titolo di ciascun asse prioritario e di ciascun obiettivo di convergenza e obiettivo non di convergenza, il tasso di co-finanziamento fissato nel corrente piano di finanziamento per tale asse prioritario e tale obiettivo; b) l’importo dell’assistenza finanziaria dell’Unione pagato o da pagare ai beneficiari rispetto a ciascun asse prioritario e a ciascun obiettivo. Tale importo deve essere specificato dallo Stato membro nella dichiarazione finale di spesa certificata dall’autorità di certificazione rispetto a ciascun asse prioritario e per ciascun obiettivo. 2.   In deroga all’articolo 53, paragrafo 3, su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti del saldo finale sono aumentati in ragione di un importo corrispondente a dieci punti percentuali rispetto al tasso di co-finanziamento applicabile a ciascun asse prioritario fino a un massimo del 100 %, applicandolo alla nuova spesa pubblica ammissibile dichiarata in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata nel periodo in cui uno Stato membro soddisfa una delle condizioni stabilite all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c). 3.   Ai fini del calcolo del pagamento del saldo finale, dopo che lo Stato membro cessa di beneficiare dell’assistenza finanziaria dell’Unione di cui all’articolo 76, paragrafo 3, la Commissione non prende in considerazione gli importi aumentati pagati ai sensi del paragrafo in questione. (*1)   GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1." (*2)   GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.»;" 2) è inserito l’articoloseguente: «Articolo 77 bis Massimale applicabile al contributo dell’Unione mediante pagamenti intermedi e pagamenti del saldo finale 1.   In deroga all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, il contributo dell’Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non è tuttavia superiore al contributo pubblico e all’importo massimo della partecipazione del FEP per ciascun asse prioritario e obiettivo fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. 2.   La deroga di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, è concessa dalla Commissione su richiesta scritta di uno Stato membro che soddisfi una delle condizioni stabilite all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c). Tale richiesta è presentata entro il 17 luglio 2012 o entro due mesi a decorrere dalla data in cui uno Stato membro soddisfa una delle condizioni stabilite all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c). 3.   Nella richiesta presentata alla Commissione lo Stato membro motiva la necessità della deroga di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, fornendo le informazioni necessarie per accertare: a) attraverso dati sulla sua situazione macroeconomica e fiscale, che non sono disponibili risorse per la controparte nazionale; b) che l’aumento dei pagamenti di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, è necessario per salvaguardare il proseguimento dell’attuazione di programmi operativi; c) che i problemi persistono anche ricorrendo ai massimali applicabili ai tassi di co-finanziamento di cui all’articolo 53, paragrafo 3; d) che lo Stato membro in questione soddisfa una delle condizioni stabilite all’articolo 76, paragrafo 3, lettere a), b) e c), giustificata mediante riferimento a una decisione del Consiglio o ad altro strumento giuridico, indicando altresì la data effettiva a partire dalla quale l’assistenza finanziaria è stata messa a sua disposizione. La Commissione verifica se le informazioni presentate giustificano la concessione di una deroga. La Commissione solleva eventuali obiezioni in relazione a tali informazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se decide di obiettare alla richiesta dello Stato membro, essa adotta a tal fine, mediante atti di esecuzione, una decisione motivata. Se la Commissione non solleva obiezioni alla richiesta dello Stato membro, tale richiesta è considerata giustificata. 4.   La richiesta dello Stato membro precisa anche il previsto utilizzo della deroga di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, e fornisce informazioni sulle misure complementari previste per concentrare i fondi su competitività, crescita e occupazione, ivi compresa, se del caso, una modifica dei programmi operativi. 5.   La deroga di cui all’articolo 76, paragrafo 3, e all’articolo 77, paragrafo 2, non si applica alle dichiarazioni di spesa presentate dopo il 31 dicembre 2013.»
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