Art. 8 · Valutazione

Art. 8

Valutazione

In vigore dal 19 apr 2012
Valutazione 1.   La Commissione adotta una relazione di valutazione dell’applicazione del presente regolamento entro il 6 giugno 2017. 2.   La relazione di valutazione accerta l’applicazione del presente regolamento, in particolare in merito all’impatto del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sul mercato interno. 3.   Nel redigere la relazione di valutazione la Commissione consulta l’Ufficio, gli Stati membri e i rappresentanti riuniti nell’Osservatorio, relativamente agli aspetti di cui al paragrafo 2. 4.   La Commissione inoltra la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e avvia sulla stessa un’ampia consultazione tra le parti interessate.
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