Art. 7 · Contenuti del programma di lavoro e della relazione di gestione

Art. 7

Contenuti del programma di lavoro e della relazione di gestione

In vigore dal 19 apr 2012
Contenuti del programma di lavoro e della relazione di gestione 1.   L’Ufficio redige un programma di lavoro annuale che stabilisce una priorità tra le attività previste dal presente regolamento e programma le riunioni dell’Osservatorio, conformemente alle politiche e priorità dell’Unione in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e in collaborazione con i rappresentanti dell’Osservatorio di cui all’, paragrafo 5, lettera a). 2.   Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è trasmesso per conoscenza al consiglio di amministrazione dell’Ufficio. 3.   La relazione di gestione di cui all’articolo 124, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009, contiene almeno le seguenti informazioni concernenti i compiti e le attività dell’Ufficio di cui al presente regolamento: a) una rassegna delle principali attività svolte nell’arco del precedente anno civile; b) i risultati raggiunti durante il precedente anno civile corredati, se del caso, da relazioni settoriali di analisi della situazione nei diversi comparti industriali e produttivi; c) una valutazione globale sull’adempimento dei compiti affidati all’Ufficio in virtù del presente regolamento e del programma di lavoro redatto a norma del paragrafo 1; d) una panoramica delle attività che l’Ufficio intende realizzare in futuro; e) le osservazioni sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulle potenziali politiche e strategie future, anche in relazione alle modalità con cui è possibile intensificare un’efficace collaborazione con gli Stati membri e tra di essi; f) una valutazione generale dell’opportuna rappresentanza in seno all’Osservatorio di tutti i soggetti di cui all’, paragrafo 2. Prima di presentare la relazione di gestione al Parlamento europeo, alla Commissione e al consiglio di amministrazione, il presidente dell’Ufficio consulta i rappresentanti di cui all’, paragrafo 5, lettera a), sulle pertinenti sezioni della relazione.
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