Art. 5 · Obblighi di informazione

Art. 5

Obblighi di informazione

In vigore dal 19 apr 2012
Obblighi di informazione 1.   Se del caso, conformemente al diritto nazionale, compresa la normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli Stati membri, su richiesta dell’Ufficio o di propria iniziativa: a) informano quest’ultimo delle politiche e strategie generali adottate ai fini del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di ogni relativa modifica; b) forniscono i dati statistici disponibili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; e c) informano l’Ufficio della giurisprudenza rilevante in materia. 2.   Fatta salva la normativa che disciplina il trattamento dei dati personali e la tutela delle informazioni riservate, i rappresentanti del settore privato che si riuniscono nell’Osservatorio, quando possibile, su richiesta dell’Ufficio: a) informano quest’ultimo delle politiche e strategie adottate nel proprio settore di attività in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di ogni relativa modifica; b) forniscono dati statistici sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel proprio settore di attività.
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