Art. 4
Riunioni dell’Osservatorio
In vigore dal 19 apr 2012
Riunioni dell’Osservatorio
1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’, paragrafo 2, l’Ufficio invita alle riunioni dell’Osservatorio, almeno una volta l’anno, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni degli Stati membri che operano nel settore del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e rappresentanti del settore privato, affinché possano partecipare ai lavori dell’Ufficio previsti dal presente regolamento.
2. I rappresentanti del settore privato invitati alle riunioni dell’Osservatorio costituiscono una compagine ampia, rappresentativa ed equilibrata di enti nazionali e dell’Unione, espressione dei differenti settori economici, inclusi i settori dell’industria creativa, maggiormente colpiti dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o con maggiore esperienza nel contrastarle.
Sono altresì adeguatamente rappresentati le associazioni di tutela dei consumatori e le piccole e medie imprese nonché gli autori e altri creatori.
3. L’Ufficio invita ciascuno Stato membro ad inviare almeno un rappresentante della sua pubblica amministrazione alle riunioni dell’Osservatorio. In tale contesto, gli Stati membri garantiscono la continuità dei lavori dell’Osservatorio.
4. Le riunioni di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da gruppi di lavoro all’interno dell’Osservatorio, composti da rappresentanti degli Stati membri e da rappresentanti del settore privato.
5. Ove opportuno e in aggiunta alle riunioni di cui al paragrafo 1, l’Ufficio organizza riunioni cui partecipano:
a)
rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni degli Stati membri; o
b)
rappresentanti del settore privato.
6. Alle riunioni di cui al presente articolo sono invitati membri o altri rappresentanti del Parlamento europeo, nonché rappresentanti della Commissione, in qualità di partecipanti o di osservatori, a seconda dei casi.
7. I nomi dei rappresentanti presenti, l’ordine del giorno e i verbali delle riunioni di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito Internet dell’Ufficio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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