Art. 5 · Conservazione e controllo dei dati

Art. 5

Conservazione e controllo dei dati

In vigore dal 3 apr 2012
Conservazione e controllo dei dati Gli Stati membri garantiscono la gestione, la raccolta, il controllo, la verifica e la trasmissione dei dati aggregati risultanti dal monitoraggio e dei dati dettagliati risultanti dal monitoraggio.
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