Art. 3
Trasmissione dei dati
In vigore dal 3 apr 2012
Trasmissione dei dati
I dati aggregati risultanti dal monitoraggio, nonché i dati dettagliati risultanti dal monitoraggio, sono comunicati dagli Stati membri mediante trasferimento elettronico all’archivio centrale dei dati (Central Data Repository) gestito dall’Agenzia europea dell’ambiente. Gli Stati membri informano la Commissione quando i dati sono trasmessi.
Storico versioni
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