Art. 2
In vigore dal 30 mar 2012
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2012.
2. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni:
a)
allegati dal V al VII fino all’8 aprile 2013;
b)
il paragrafo ORA.GEN.200, lettera a), punto 3, dell’allegato VII ai titolari di certificati di qualificazione FSTD che non sono un’organizzazione di addestramento autorizzata e non sono in possesso di un certificato di operatore aereo fino all’8 aprile 2014;
c)
gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento e ai centri aeromedici autorizzati non conformi alle JAR fino all’8 aprile 2014;
d)
il paragrafo CC.GEN.030 dell’allegato V fino all’8 aprile 2015;
e)
l’allegato V ai membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali con elicotteri fino all’8 aprile 2015;
f)
gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento che erogano una formazione soltanto per la licenza di pilota di aeromobili leggeri, pilota di aerostato o pilota di aliante fino all’8 aprile 2015;
g)
gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento che erogano una formazione per il rilascio di abilitazione di pilota collaudatore ai sensi del punto FCL.820 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1178/2011 fino all’8 aprile 2015.
3. Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ne trasmette notifica sia alla Commissione che all’Agenzia. Tale notifica descrive la durata e le ragioni che giustificano la deroga in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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