Art. 6 · Redazione e firma della dichiarazione

Art. 6

Redazione e firma della dichiarazione

In vigore dal 29 mar 2012
Redazione e firma della dichiarazione 1.   La dichiarazione di cui all’ deve essere redatta conformemente al modello riportato nell’allegato I. 2.   Per i prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettere a), b) o c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall’autorità giapponese competente sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità giapponese competente. 3.   Per i prodotti di cui all’, paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2012:284:oj#art-6