Art. 30
In vigore dal 28 mar 2012
1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione, per ciascun esercizio, i dati relativi al numero totale e all'importo totale delle garanzie divenute escutibili, indipendentemente dalla fase raggiunta dai procedimenti di cui all', indicando separatamente quelle accreditate ai bilanci nazionali e quelle accreditate al bilancio dell'Unione.
2. I dati di cui al paragrafo 1 sono rilevati per tutte le garanzie di importo superiore a 1 000 EUR divenute escutibili e per ciascuna disposizione dell'Unione che preveda la costituzione di una garanzia.
3. I dati riguardano sia le somme pagate direttamente dagli interessati, sia quelle riscosse mediante realizzo della garanzia.
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