Art. 28

Art. 28

In vigore dal 28 mar 2012
1.   Quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto titolare dell'obbligo il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda. Se il pagamento non viene eseguito nei termini, l'autorità competente: a) incassa senza indugio definitivamente la garanzia di cui all', paragrafo 1, lettera a); b) chiede senza indugio il pagamento al fideiussore di cui all', paragrafo 1, lettera b), concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda; c) adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché: i) le garanzie di cui all', paragrafo 2, lettere a), c), d) ed e) siano convertite in denaro contante in modo da poter disporre dell'importo dovuto; ii) i depositi bancari di cui all', paragrafo 2, lettera b) siano trasferiti sul proprio conto. L'organismo competente può incassare definitivamente la garanzia di cui all', paragrafo 1, lettera a), senza chiedere preventivamente il pagamento all'interessato. 2.   L'organismo competente può rinunciare ad escutere importi inferiori a 60 EUR, purché un'analoga norma sia prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. 3.   Salvo il disposto del paragrafo 1, se l'escussione della garanzia è stata decisa, ma viene successivamente differita a seguito di un ricorso di diritto nazionale, l'interessato è tenuto a pagare gli interessi sull'importo effettivamente escutibile per il periodo che inizia 30 giorni dopo la data di ricezione della domanda di pagamento di cui al paragrafo 1, primo comma, e che termina il giorno precedente il pagamento dell'importo effettivamente escutibile. Quando in seguito all'esito del ricorso viene chiesto all'interessato di pagare entro trenta giorni l'importo escutibile, lo Stato membro può considerare, per il calcolo degli interessi, che il pagamento è effettuato il ventesimo giorno successivo alla data della richiesta. Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in conformità del diritto nazionale e in ogni caso, non è inferiore al tasso di interesse applicabile per la riscossione degli importi secondo le procedure nazionali. Gli organismi pagatori detraggono gli interessi pagati dalla spesa a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio (11). Gli Stati membri possono chiedere periodicamente un'integrazione della garanzia per gli interessi applicabili. Qualora la garanzia sia stata escussa e il suo importo sia stato accreditato al FEAGA o al FEASR ma debba, in seguito all'esito di un ricorso, essere - interamente o parzialmente — restituito, con gli interessi al tasso stabilito dalla legislazione nazionale, la restituzione è a carico del FEAGA o del FEASR a meno che non sia imputabile a negligenza o errore grave delle autorità amministrative o di altri organismi degli Stati membri.
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