Art. 23
In vigore dal 28 mar 2012
1. L'inadempimento di una o più prescrizioni subordinate comporta l'escussione di un importo pari al 15 % della parte pertinente dell'importo garantito, salvo che l'inadempimento sia dovuto a forza maggiore.
2. Il procedimento di cui all' per la riscossione dell'importo escutibile viene immediatamente avviato.
3. Il presente articolo non si applica nei casi in cui è applicabile l', paragrafo 3.
Storico versioni
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