Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 mar 2012
Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui i regolamenti indicati all' prevedono una cauzione la costituzione di una garanzia come definita all’, anche se designata con termini diversi da «cauzione “garanzia”». Il presente regolamento non si applica alle garanzie costituite per garantire il pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione previsti dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (10).
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