Art. 18

Art. 18

In vigore dal 28 mar 2012
1.   La garanzia è svincolata quando: a) è accertato il diritto all'attribuzione definitivadell'importo; o b) l'importo attribuito, maggiorato della percentuale stabilita nella specifica normativa dell'Unione, è stato rimborsato. 2.   Quando il termine entro cui deve essere provato il diritto definitivo all'attribuzione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente avvia immediatamente il procedimento di cui all'. In caso di forza maggiore il termine può essere prorogato. Tuttavia, nei casi previsti dalla normativa dell'Unione, la prova può essere presentata dopo la scadenza del termine contro rimborso parziale della garanzia. 3.   Se nella normativa dell'Unione le disposizioni in materia di forza maggiore consentono di limitare il rimborso all'importo dell'anticipo, si applicano le seguenti condizioni supplementari: a) le circostanze invocate come casi di forza maggiore sono comunicate all'organismo competente entro 30 giorni; tale termine decorre dal giorno in cui l'interessato ha avuto conoscenza delle circostanze che potrebbero costituire casi di forza maggiore; b) l'interessato rimborsa l'anticipo o la parte pertinente dell'anticipo entro i 30 giorni successivi alla data in cui l'organismo competente ha emesso la domanda di rimborso. Se le condizioni di cui alle lettere a) e b) non sono adempiute, il rimborso è soggetto alle condizioni applicabili in assenza di forza maggiore.
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