Art. 10
In vigore dal 28 mar 2012
1. La garanzia può essere sostituita da un'altra garanzia.
Tuttavia, la sostituzione della garanzia è subordinata all'autorizzazione dell'organismo competente qualora:
a)
la garanzia sia divenuta escutibile, ma non sia ancora stata incamerata; o
b)
la garanzia sostitutiva rientri in uno dei tipi di garanzia di cui all', paragrafo 2.
2. La garanzia cumulativa può essere sostituita da un'altra garanzia cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire l'adempimento degli obblighi in essere.
Storico versioni
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