Art. 10

Art. 10

In vigore dal 28 mar 2012
1.   La garanzia può essere sostituita da un'altra garanzia. Tuttavia, la sostituzione della garanzia è subordinata all'autorizzazione dell'organismo competente qualora: a) la garanzia sia divenuta escutibile, ma non sia ancora stata incamerata; o b) la garanzia sostitutiva rientri in uno dei tipi di garanzia di cui all', paragrafo 2. 2.   La garanzia cumulativa può essere sostituita da un'altra garanzia cumulativa a condizione che quest'ultima copra almeno la parte della garanzia cumulativa originaria destinata, al momento della sostituzione, a garantire l'adempimento degli obblighi in essere.
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