Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

In vigore dal 27 mar 2012
Misure transitorie In deroga agli articoli 4, paragrafo 1, e 7, paragrafo 2, i prodotti alimentari originari degli Stati Uniti d’America o da essi provenienti di cui all’, paragrafo1, lettera f), che hanno lasciato gli Stati Uniti d’America prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e che non siano accompagnati dal certificato del «Voluntary Aflatoxin Sampling Plan», possono essere importati nell’UE a condizione che essi siano sottoposti a un controllo fisico, inclusi campionamento e analisi.
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