Art. 1
Disposizioni di modifica
In vigore dal 27 mar 2012
Disposizioni di modifica
Il regolamento (CE) n. 1152/2009 è così modificato:
1)
L’ è sostituito dal seguente:
«
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti prodotti alimentari e dei prodotti trasformati e composti che li contengono:
a)
i seguenti prodotti alimentari originari del Brasile o da esso provenienti:
i)
noci del Brasile con guscio di cui al codice NC 0801 21 00 ;
ii)
miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio;
b)
i seguenti prodotti alimentari originari della Cina o da essa provenienti:
i)
arachidi di cui al codice NC 1202 41 00 o 1202 42 00 ;
ii)
arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);
iii)
arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);
c)
i seguenti prodotti alimentari originari dell’Egitto o da esso provenienti:
i)
arachidi di cui al codice NC 1202 41 00 o 1202 42 00 ;
ii)
arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);
iii)
arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);
d)
i seguenti prodotti alimentari originari dell’Iran o da esso provenienti:
i)
pistacchi di cui al codice NC 0802 51 00 o 0802 52 00 ;
ii)
pistacchi tostati di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);
e)
i seguenti prodotti alimentari originari della Turchia o da essa provenienti:
i)
fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90 ;
ii)
nocciole (Corylus spp.) con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00 ;
iii)
pistacchi di cui al codice NC 0802 51 00 o 0802 52 00 ;
iv)
miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;
v)
pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole di cui ai codici NC 2007 10 o 2007 99 ;
vi)
nocciole e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19 e fichi, preparati o conservati di cui al codice NC 2008 99 , compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 97 ;
vii)
farine, semolini e polveri di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90 ;
viii)
nocciole tagliate in pezzi o a fette e spezzate di cui ai codici NC 0802 22 00 e 2008 19 ;
f)
i seguenti prodotti alimentari originari degli Stati Uniti d’America o da essi provenienti:
i)
mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 11 o 0802 12 ;
ii)
mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);
iii)
miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti mandorle.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non superi i 20 kg, né ai prodotti alimentari trasformati o composti contenenti i prodotti alimentari di cui al paragrafo 1, lettere da b) a f), in percentuale inferiore al 20 %»;
2)
l’articolo 4, paragrafo 6, è soppresso;
3)
all’articolo 7, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dal testo seguente:
«4. L’autorità competente del punto designato per l’importazione effettua un controllo di identità e preleva un campione da alcune partite, secondo la frequenza indicata al paragrafo 5 e in conformità a quanto disposto dall’allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare la contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali prima dell’immissione in libera pratica nell’Unione.
5. Il controllo di identità e il campionamento per l’analisi di cui al paragrafo 4 sono effettuati:
a)
su circa il 50 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;
b)
su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dalla Cina;
c)
su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall’Egitto;
d)
su circa il 50 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall’Iran;
e)
su circa il 5 % delle partite di ciascuna categoria di nocciole e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all’, paragrafo 1, lettera e), punto ii) e punti da iv) a viii), su circa il 20 % delle partite di ciascuna categoria di fichi secchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all’, paragrafo 1, lettera e), punto i) e punti da iv) a vii), nonché su circa il 50 % delle partite di ciascuna categoria di pistacchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all’, paragrafo 1, lettera e), punti da iii) a vii);
f)
a caso sulle partite di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d’America di cui all’, paragrafo 1, lettera f).»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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