Art. 9
In vigore dal 23 mar 2012
È vietato:
a)
fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
b)
fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per uso in Iran.
Storico versioni
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