Art. 9

Art. 9

In vigore dal 23 mar 2012
È vietato: a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell’allegato VI, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati nell’allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all’allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per uso in Iran.
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