Art. 33

Art. 33

In vigore dal 23 mar 2012
1.   Agli enti finanziari o creditizi che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ è vietato: a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’, paragrafo 2; b) aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’, paragrafo 2; c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Iran; d) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’, paragrafo 2. 2.   È vietato: a) autorizzare l’apertura di un ufficio di rappresentanza o l’apertura nell’Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’, paragrafo 2; b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’, paragrafo 2, relativi all’apertura di un ufficio di rappresentanza o all’istituzione di una succursale o di una controllata nell’Unione; c) concedere un’autorizzazione per l’avvio e il proseguimento dell’attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un’autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’, paragrafo 2, se l’ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 26 luglio 2010; d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell’ambito di applicazione dell’ da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all’, paragrafo 2.
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